5 febbraio 2021

Figura dell'RSPP in azienda

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Questa figura è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 che stabilisce che “all’interno di un’azienda è obbligatoria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Questa figura, designata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per dimostrare di avere quelle caratteristiche che gli permettono di organizzare e gestire il sistema di prevenzione e protezione dai rischi”.
La definizione di RSPP (art. 2 D.Lgs. 81/2008) – ‘persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi’ - prevede che l’RSPP risponda del suo operato al datore di lavoro. Si tratta “di una precisazione di natura ‘funzionale’, indirizzata a far sì che si crei un rapporto diretto tra RSPP e datore di lavoro. Il legislatore, con il “Testo Unico” (TU) ha inteso “stringere ulteriormente il collegamento funzionale tra il datore di lavoro e l’RSPP, secondo una logica di continuità rispetto ad altre previsioni già presenti nella normativa anche antecedente al D.Lgs. n. 81/2008, e poi ulteriormente confermate da questo decreto, quali la norma relativa all’indelegabilità dell’obbligo di designazione dell’RSPP (art. 17 comma 1, lett. b) e gli aspetti sanzionatori che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità in via contravvenzionale anche per l’operato del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
Di fatto, il datore di lavoro “viene inquadrato come il soggetto giuridico che deve adempiere agli obblighi prevenzionali ed il responsabile del servizio come figura dotata di capacità tecnico-gestionali avente il compito di mettere il datore di lavoro in condizione di adempiere a tali obblighi”. Ormai è prassi consolidata quella di “inquadrare la ‘funzione’ di RSPP come figura di supporto e di consulenza al vertice aziendale; da un lato, infatti, il responsabile è chiamato a promuovere un approccio gestionale-manageriale finalizzato alla prevenzione e, dall’altro, deve realizzare una serie di azioni propriamente tecniche (misure di prevenzione e protezione) per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.