Fino all’avvento del rivoluzionario D.Lgs 626/94, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’attenzione dei legislatori del passato era sempre stata posta prevalentemente sugli aspetti relativi ad una prevenzione di tipo oggettivo e tecnologico, rivolta quindi a rimuovere o eliminare le condizioni pericolose dagli ambienti di lavoro.
Dal 1994 in poi, con attenzione sempre crescente, l’interesse viene invece spostato su una prevenzione di tipo più soggettivo, individuando ruoli e responsabilità, con lo scopo di ridurre o eliminare non tanto le condizioni quanto le azioni pericolose.
È in questa nuova ottica che il D.Lgs 81/08 affronta il delicato tema della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ponendolo come tema fondamentale per lo sviluppo e la costruzione dell’intero impianto previdenziale a tutela della salute dei lavoratori.
All’interno del decreto il legislatore dispone gli obblighi del Datore di Lavoro in relazione ai diversi aspetti di formazione ed informazione.
Da questo punto di vista, e conformemente alle caratteristiche che contraddistinguono l’intero decreto, gli aspetti relativi alla sicurezza vengono dettagliati in modo molto tecnico, rischio per rischio, elencando i contenuti minimi che devono essere erogati nei corsi di formazione ed addestramento.
È all’interno di questo testo che prende corpo e si sviluppa l’intero sistema che riguarda la formazione sui luoghi di lavoro in Italia, con la definizione dei destinatari in primo luogo: tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dalla dimensione dell’azienda e dall’inquadramento gerarchico. La durata dei corsi di formazione, e la frequenza degli aggiornamenti, dipendono sia dalla tipologia di rischio dell’azienda di appartenenza, che dal grado di responsabilità che si ricopre all’interno della stessa; ed i requisiti dei formatori vengono definiti con criteri selettivi rivolti a garantire professionalità ed uniformità nell’erogazione dei contenuti.