5 febbraio 2021

Gestione delle emergenze e CPI

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Nel D.Lgs. 81/2008 la sesta sezione del capo III del titolo I (articoli 43-46) è dedicata espressamente al tema della “Gestione delle emergenze” e, in questa sezione, sono individuati vari obblighi organizzativi in capo al datore di lavoro (“e ai dirigenti, secondo le attribuzioni e le competenze a questi ultimi conferite ex art. 18 del decreto n. 81”), con specifico riferimento anche alla “materia del primo soccorso e della prevenzione incendi” e dei “diritti dei lavoratori in caso di pericolo ‘grave e immediato’”.

Si ricorda che gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro e ai dirigenti sono quelli di "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’, nonché dall’art. 18, comma primo, lett. t), che obbliga gli stessi soggetti sopra richiamati ad ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43’, precisandosi altresì che tali misure ‘devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti’”.

In questo senso particolare attenzione va al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), uno degli aspetti più delicati e importanti della progettazione antincendio.

Il Certificato di Prevenzione Incendi attesta:

  • il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi;
  • la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.
L’Allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011 contiene un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d’incendio, quindi soggette ai controlli di prevenzione incendi, comunemente denominate “Attività soggette” a CPI.
In relazione a dimensioni, settore di attività, esistenza di regole tecniche, sicurezza pubblica, e con differenziazione degli adempimenti procedurali, il nuovo regolamento prevede la suddivisione delle attività soggette nelle seguenti categorie: A, B e C.